Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E' istituita la Fondazione denominata "Fondazione Banca San Paolo di Brescia"
al fine di assicurare, con un nuovo strumento adeguato alla vigente legislazione,
la prosecuzione delle finalità ideali della Banca San Paolo di Brescia.
La Fondazione ha sede in Brescia, Contrada Santa Croce n. 5/B.
La Fondazione ha per scopo di cooperare ad opere di beneficenza e di promozione
morale, sociale e culturale nel territorio della Regione Lombardia, con speciale
profitto delle istituzioni cattoliche di istruzione della città e della
provincia di Brescia.
A tale fine la Fondazione:
- eroga contribuzioni occasionali o periodiche a favore di enti ed istituzioni,
a sostegno diretto o indiretto della educazione cattolica favorendo le istituzioni
che la promuovono anche con borse o sussidi di studio;
- promuove e gestisce iniziative di formazione morale, culturale, professionale
e di volontariato nonché di recupero di persone moralmente od economicamente
bisognose;
- sostiene iniziative di promozione della dignità della vita e favorisce
azioni di riscatto dalle povertà e dai bisogni insiti nella società
contemporanea;
- concorre a promuovere una cultura della solidarietà sociale nella pace;
- svolge, direttamente o indirettamente, studi e ricerche; organizza manifestazioni;
prepara e diffonde pubblicazioni; sostiene iniziative di recupero del patrimonio
artistico;
- svolge ogni altra attività, anche di investimento e disinvestimento,
necessaria od opportuna per il raggiungimento dello scopo statutario.
La Fondazione non ha finalità di lucro.
Art. 3
PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle elargizioni e contribuzioni in denaro o in natura, da ogni altro bene e cespite acquisito alla Fondazione ed espressamente destinato a scopo di incremento del suo patrimonio. Il patrimonio iniziale è costituito dalla liberalità del valore di nominali Lire 1 (uno) miliardo (corrispondenti ad € 516.457,00) effettuata dalla Banca San Paolo di Brescia, contestualmente alla costituzione della Fondazione, con conferimento in Titoli di Stato. Con le rendite del patrimonio ed ogni eventuale erogazione, elargizione, donazione, contributo a ciò destinato, la Fondazione provvede alla propria gestione e opera per il raggiungimento dello scopo statutario. A tale titolo sono recepite e devolute anche le erogazioni rivenienti alla Fondazione dal Banco di Brescia San Paolo CAB Società per Azioni con denominazione abbreviata Banco di Brescia S.p.A.. La Fondazione, per raggiungere il proprio scopo, gestisce il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, quest’ultimo anche attraverso locazione a terzi.
Art. 4
ADERENTI
Sono “Aderenti” coloro che, persone fisiche o giuridiche, avendo dichiarato espressamente di condividere e di accettare finalità e statuto della Fondazione stessa:
1. attestano di essere soci di Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni con denominazione abbreviata UBI Banca S.C.p.A. e si impegnano a contribuire alla Fondazione con una erogazione annua, per un periodo di almeno tre anni, compresa tra un minimo del 3% (tre per cento) ed un massimo del 5% (cinque per cento) dei dividendi loro distribuiti da UBI Banca S.C.p.A.. Tale percentuale sarà determinata dall’Assemblea degli Aderenti su proposta del Consiglio Direttivo e sarà applicata in relazione al quantitativo di azioni indicato al momento dell’assunzione dell’impegno;
2. pur non essendo soci di UBI Banca S.C.p.A., si impegnano a contribuire a favore della Fondazione, o di iniziative promosse o appoggiate dalla Fondazione stessa, con un’elargizione di importo non inferiore a quello previsto per coloro che aderiscono con una contribuzione corrispondente ad almeno 10.000 (diecimila) azioni di UBI Banca S.C.p.A..
L’Aderente avrà diritto ad un voto per un quantitativo da 5.000 a 25.000 azioni UBI Banca S.C.p.A. da lui indicate. Avrà diritto ad un ulteriore voto per ogni gruppo di altre 25.000 azioni. La conferma continuativa per successivi trienni dell’impegno di cui ai commi precedenti, attribuisce agli Aderenti ed ai loro successori, un voto in più per ogni triennio trascorso. I contributi versati dagli Aderenti si imputeranno alle disponibilità erogabili dalla Fondazione.
Art. 5
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo della Fondazione è composto da 15 Consiglieri. Ne fanno parte di diritto un rappresentante di UBI Banca S.C.p.A. e un rappresentante del Banco di Brescia S.p.A. che, per qualità morali e coerente impegno ideale, possano riconoscersi nello scopo statutario della Fondazione. Ciascun componente del Consiglio Direttivo dura in carica sino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio decorrente dalla propria nomina ed è rieleggibile. I Consiglieri cessati prima del termine per qualsiasi causa sono sostituiti per cooptazione; i designati resteranno in carica sino alla scadenza del mandato originariamente conferito al Consigliere sostituito. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.
Art. 6
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e potrà compiere
tutte le operazioni, anche di disposizione del patrimonio, a tal fine utili
o necessarie.
Ad esso spetta di stabilire il programma annuale della Fondazione nonchè
forme e modalità di attuazione dello scopo statutario.
Il Consiglio Direttivo redige e approva ogni anno il Bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente.
Il Consiglio può altresì adottare regolamenti interni di funzionamento.
Il Consiglio può nominare, tra i propri componenti, un Tesoriere, determinandone
i poteri, e affidare incarichi speciali ai propri componenti. Può altresì
nominare un Direttore, nonchè Procuratori per singoli atti o categorie
di atti.
Art. 7
PRESIDENTE
Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente che dura in carica
un triennio od il minor periodo di sua permanenza in carica come componente
del Consiglio.
Al Presidente spetta, oltre che la rappresentanza legale di cui all'art. 9,
di presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo, di curare l'esecuzione delle
delibere assunte e di sovrintendere all'attività della Fondazione.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o due Vice Presidenti che coadiuvano
il Presidente nell'espletamento dell'incarico. Il più anziano di questi
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 8
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario
o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque,
di regola ogni due mesi.
La convocazione avviene per lettera, telefax, posta elettronica, almeno otto
giorni e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.
Il Consiglio, salvo diverse disposizioni dello Statuto, si costituisce validamente
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a
maggioranza dei presenti.
Nomina, anche tra persone esterne, un Segretario.
Delle adunanze del Consiglio si redige verbale che, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario, è trascritto in apposito libro.
Art. 9
LEGALE RAPPRESENTANZA
La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio
spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente
più anziano.
La rappresentanza legale spetta pure a singoli componenti del Consiglio e al
Tesoriere nei limiti degli incarichi ad essi affidati.
Art. 10
ESERCIZI FINANZIARI
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio consuntivo
per l'esercizio precedente.
Art. 11
REVISORI DEI CONTI
La gestione contabile della Fondazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti Effettivi e da due Supplenti.
Due Revisori dei Conti, uno Effettivo ed uno Supplente, sono nominati dal Banco di Brescia S.p.A..
I restanti Revisori Effettivi ed il Supplente sono nominati dall’Assemblea degli Aderenti, ai sensi del successivo art. 12.
Almeno il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei conti.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I Revisori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato all’atto della nomina dal Consiglio Direttivo.
Art. 12
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
L'Assemblea degli Aderenti deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno
una volta all'anno o ogni qual volta lo stesso lo ritenga necessario od utile
per illustrare le attività ed i programmi della Fondazione.
Il Consiglio convoca l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri non oltre trenta
giorni dalla fine del mandato degli amministratori scaduti. Essa provvede alla
loro elezione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
L'Assemblea deve provvedere altresì, con la stessa maggioranza, alla
nomina, ai sensi del precedente art. 11, dei Revisori dei Conti.
In ogni caso la convocazione deve essere comunicata ad ogni Aderente con avviso,
inviato con lettera almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della stessa e dell'ordine
del giorno.
Ogni Aderente può delegare per iscritto altro Aderente a rappresentarlo
in Assemblea; comunque ciascun partecipante all'Assemblea non può rappresentare
più di tre altri Aderenti.
L'Assemblea degli Aderenti é presieduta dal Presidente della Fondazione
o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano.
Di essa viene redatto, a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, un verbale
che, da questi sottoscritto unitamente al Presidente, é trascritto in
apposito libro.
Art. 13
MODIFICHE STATUTARIE
Per deliberare eventuali modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri in carica del Consiglio Direttivo, salve le approvazioni di legge.
Art. 14
SCIOGLIMENTO
Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento od alla trasformazione della Fondazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto per finalità conformi a quelle statutarie secondo deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'art. 13.
Art. 15
NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.